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Na strende m'agghje 'ndise atturne o core / de fueche. Na u fa cchjù, ca pozze more. Da “Nu viecchju diarie d'amore” di Pietro Gatti

venerdì 13 settembre 2013

Archetti


Al Sig. Prefetto
Brindisi
Al Sig. Sindaco
Comune di Ceglie M.ca
Al Sig. Comandante Stazione Carabinieri
Ceglie Messapica
Al Sig. Comandante Polizia Locale
Comune di Ceglie Messapica


Informativa 

 Il sottoscritto Rocco Argentiero, in qualità di consigliere comunale ritiene doveroso segnalare quanto verificatosi in questi giorni nel Comune di Ceglie M.ca.

Circa 10 giorni fa in corrispondenza di alcune scuole in prossimità di attraversamenti pedonali sono stati installati lungo la sede stradale degli “archetti parapedonali” che rappresentano un vero e proprio pericolo per la circolazione stradale e per gli stessi pedoni che dovrebbero da essi essere protetti.

Solo a distanza di una settimana il comandante della polizia locale e precisamente in data 10 settembre 2013, ha emesso apposita ordinanza con la quale si ordinava la installazione degli archetti parapedonali in corrispondenza di alcuni attraversamenti pedonali situati in prossimità di Istituti Scolastici in particolare in via Martina Franca, in Largo Amendola imbocco via Francavilla, in via Mercadante.

 Nella suddetta ordinanza, non vi è tra l'altro alcun riferimento al Codice della Strada e alla regolarità stessa della installazione dei dissuasori in questione.
 Per quanto a mia conoscenza, l'ordinanza N° 74 del 10/09/2013, andava emessa prima dell'inizio dei lavori e non quando gli stessi sono terminati e ancora, non si conosce nè l'esecutore materiale nè se gli stessi siano stati eseguiti sotto una specifica direzione tecnica.

 Il risultato è che gli archetti parapedonali installati ai margini delle strisce pedonali nei pressi della scuola elementare sono da ritenersi intralcio alla circolazione oltre che pericolosi per la circolazione stradale perché il Codice della strada art. 40, nonché il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada riguardanti gli attraversamenti pedonali, non prevedono tali sistemi di segnalamento e perché questi invadono in parte la carreggiata.

Si evidenzia, nell’eventualità che il suddetto sistema sia da ritenersi lecito,
 - la mancanza di adeguata segnaletica orizzontale ( art. 40 Cod. Str. e art.138 comma 1 del Regolamento);
 - la mancanza di segnaletica verticale indicante la strettoia (art. 39 Cod. Str. e art. 90 del Regolamento) e di dispositivi di segnalazione di ostacoli (Art. 42 Cod. Str. e art. 175 del Regolamento);
 - il mancato rispetto Art. 39 Cod. Str. e dell’art. 81 comma 2 del Regolamento (Installazione dei segnali verticali) in quanto il suddetto sistema è insiste sulla carreggiata e sulla banchina.

 Infine, si evidenzia l’assenza sull’attraversamento pedonale in questione di interventi volti al superamento della barriere architettoniche (D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503) per ovviare alla presenza di banchine profonde rispetto alla quota del marciapiede e della carreggiata.

 Alla luce di quanto sopraesposto si chiede alle autorità in indirizzo di verificare la compatibilità delle opere eseguite con il codice della strada e le altre normative vigenti in materia, al fine di evitare disagi gravi alla circolazione stradale e garantire l'incolumità dei pedoni stessi trattandosi di bambini e dei loro genitori.

 Distinti Saluti

 Ceglie Messapica lì 12/09/2013
  Rocco Argentiero
 (Consigliere Comunale)