Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Responsabile Area Affari
Generali Economica Finanziaria
Al Collegio dei Revisori
Comune di
Ceglie Messapica
e p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Ceglie Messapica
MOZIONE
Oggetto : Determinazione n. 188
del 02.04.2014 Comune di Ceglie Messapica-
richiesta di valutazione di legittimità e revoca
Elementi fondamentali in una
Determina Dirigenziale sono: la chiarezza ,
una corretta intestazione, che deve trovare corrispondenza con il
preambolo, con la motivazione e con il
dispositivo.
Il dispositivo della Determina ,
a pena di illegittimità, deve essere caratterizzato dalla congruenza rispetto alle premesse e dalla chiarezza dei
contenuti, inoltre la mancata menzione del rispetto e dell’attuazione degli
obiettivi specifici nel PEG ne determina
l’illegittimità .
Elemento necessario, che deve essere presente
in ogni Determina, che comporti impegno di spesa, è il visto della regolarità
contabile che attesta la copertura finanziaria e l’individuazione delle risorse
sull’apposito capitolo di bilancio.
OGGETTO:
“ DETERMINAZIONE
A CONTRARRE AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B", ISCRITTE NELL'ALBO REGIONALE E AVENTI SEDE LEGALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE, FINALIZZATO A CONVENZIONAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/1991 E LEGGE REGIONALE N. 21/1993, PER IL SERVIZIO IN MODALITA' "GLOBAL SERVICE" RELATIVO ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SERVIZI DI ASSISTENZA CIMITERIALE - MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DELLA RETE VIARIA - ASSISTENZA LOGISTICA AGLI EVENTI ISTITUZIONALI - CUSTODIA E
GUARDIANIA DEL PATRIONIO COMUNALE / C.I.G.:5540205.”
- L’oggetto della Determina fa
chiaramente riferimento ad un avviso pubblico per la manifestazione
d’interesse.
L’avviso pubblico d’interesse
rappresenta una fase preliminare, non impegnativa, per verificare i potenziali
partecipanti al bando e poi con questi aprire, eventualmente, una fase
negoziale o di gara.
Nella Determina n.188 il
riferimento all’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse è presente
solo all’interno dell’intestazione dell’atto.
Nel dispositivo si fa riferimento a procedere
direttamente ad espletare la procedura di acquisizione per i servizi in oggetto
ai sensi della legge 381/91 e del Dlgs 163/2006.
E’ evidente che non c’è
corrispondenza tra l’intestazione e il dispositivo dell’atto amministrativo.
Questo elemento lo rendere nullo.
- La spesa preventivata per
espletamento della procedura è determinata in euro 200.000,00.
Nello stesso atto l’amministrazione si riserva
la ripetizione del servizio nel caso di una valutazione positiva al termine del
servizio.
L’elemento equivoco di continuità
del servizio, se applicato, farebbe superare i costi determinati della soglia
comunitaria e potrebbe assumere connotati di un frazionamento artificioso del
servizio Questa situazione potrebbe essere in contrasto con le disposizione del
Codice sui Contratti Pubblici.
- In riferimento all’impegno di spesa di 200.000,00 dell’atto
amministrativo, nel dispositivo il Responsabile di Area individua il Capitolo 5221/57 “Affidamento per servizi in ambito
culturale” e il Capitolo 10533/54 “Prestazioni per il funzionamento del
cimitero” senza dare nessuna indicazione di come all’interno di questi due capitoli
l’impegno della somma viene ripartito.
Nello spazio riservato al Visto di Regolarità
Contabile il Responsabile attesta la
spesa complessiva di 200.000,00 euro
senza indicare alcun capitolo di spesa capiente e disponibile.
Questa situazione,
ovviamente, rende l’atto inefficace.
- All’interno dell’Avviso
Pubblico all’art. 2 “Soggetti ammessi a partecipare” viene richiesto come
requisito: attività ed esperienza almeno triennale maturata con minimo tre
Pubbliche Amministrazioni diverse nell’esecuzione delle prestazioni prevalenti.
Se a questo requisito si aggiunge
che il bando è riservato alle cooperative sociali tipo B che hanno la propria
sede sociale in provincia di Brindisi, risulta evidente che lo specifico
requisito dei tre anni c’è l’ha forse
una sola cooperativa, pertanto il
vincitore della gara potrebbe essere già stato individuato.
La stazione appaltante, pur
avendo un apprezzabile margine di discrezionalità nel chiedere requisiti di
capacità economica e tecnica, deve sempre mantenersi nel rispetto dei
principi della proporzionalità e
ragionevolezza. Non è consentito pretendere requisiti, mezzi, e personale
sproporzionati all’oggetto dell’appalto.
In questo modo la discrezionalità
della stazione appaltante corre il rischio di restringere in
modo ingiustificato i potenziali
concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra gli stessi,
in contrasto con quanto stabilito dell’art. 44,par. 2 della
Direttiva 2004/18 CE che stabilisce che i livelli minimi di capacità richiesti
per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionali all’oggetto
dell’appalto stesso.
Nel nostro caso specifico potremmo trovarci in una
situazione grottesca se ad esempio: una Cooperativa sociale di tipo b ha gestito per 5 anni il Cimitero
Flaminio di Roma, che è il più grande d’Italia, e per 5 anni il Cimitero
Monumentale di Milano, quella cooperativa non avrebbe i requisiti per espletare
servizi di assistenza e supporto
logistico presso il cimitero di Ceglie Messapica, poiché manca il terzo Ente
preso il quale avrebbero dovuto
espletare servizio.
Considerato che i requisiti
richiesti, in maniera fin troppo evidente,
non rispettano la normativa, la Determina è nulla.
Se fosse ancora necessario
sottolineare l’incoerenza amministrativa
dell’atto, nel determinare i requisiti richiesti per questi servizi, è
sufficiente evidenziare che con
Determina n.598 del 27.09.2012 il Comune di Ceglie Messapica decideva di
procedere ad un’indagine di mercato per l’affidamento a Cooperativa Sociale di
tipo B del servizio di gestione del Cimitero Comunale. L’importo per un anno di
gestione ammontava a Euro 100.000,00, nei requisiti minimi di partecipazione,
veniva inserito come elemento selettivo,
l’aver espletato servizio con Enti pubblici, nell’ultimo triennio, in maniera
continuativa non inferiore a sei mesi.
Sembra evidente che gli elementi selettivi predisposti per
questo nuovo affidamento sono finalizzati a escludere in via prioritaria altre
cooperative sociali.
- All’interno dell’Avviso
Pubblico della Determina viene inserito
come requisito fondamentale, per essere
ammessi a partecipare alla gara, la
presenza della sede legale della cooperativa nel territorio della Provincia di
Brindisi.
In merito si evidenziano le
indicazioni dell’AVCP con Determinazione
n. 3 del 1 agosto 2012- linee guida per affidamenti a cooperative sociali di
tipo b-: “Si rammenta che anche in
caso di importi di valore inferiore alle soglie comunitarie, eventuali
limitazioni territoriali - che configurassero il possesso della sede legale nel
territorio comunale come condizione ostativa all’accesso al confronto
concorrenziale - possono porsi in contrasto con il principio di parità di
trattamento di cui all’articolo 3 della Costituzione e con la normativa
comunitaria, come già rilevato dall’Autorità (si veda, ad esempio, le
deliberazione n. 45/2010 e, con specifico riferimento agli affidamenti di
valore inferiore alle soglie comunitarie, il comunicato del Presidente
dell’Autorità del 20 ottobre 2010 “Bandi di gara e limitazioni di carattere
territoriale”).
Risulta evidente che anche il limite territoriale determina
la nullità dell’atto amministrativo.
- La Determina n.188 è stata
adottata dal Responsabile di Area il giorno 02.04.2014 e pubblicata sull’Albo
Pretorio del Comune di Ceglie Messapica il giorno 03.04.2014.
Nell’art. 3 dell’Avviso Pubblico
si legge che “le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del
giorno 14.04.2014 pena la non ammissione alla procedura”.
Il termine di solo 11 giorni per
presentare le offerte non sembra essere contemplato in nessun comma dell’art. 70 del Codice degli Appalti,
inoltre, all’interno dell’atto
non viene data nessuna eventuale ragione e motivazione d’urgenza per derogare, eventualmente, dai
termini previsti dalla procedura di acquisizione di servizi.
Alla luce di quanto evidenziato,
SI CHIEDE:
-
al Sindaco, al Segretario Generale e al Collegio dei
Revisori di verificare se sussistono gli estremi di eventuali illegittimità
amministrative determinate dalla Determinazione n. 188 del 02.04.2014;
-
di valutare
l’opportunità di chiedere al Responsabile dell’Area Affari Generali Economici
Finanziari di revocare in autotutela l’atto amministrativo;
-
quali provvedimenti amministrativi intende intraprendere per assicurare all’Area
Affari Generali Economici Finanziari la presenza del Responsabile a tempo
pieno, considerato che l’impegno a part time è insufficiente ad assicurare che
i procedimenti e le incombenze del settore siano determinate in maniera
adeguata alle evidenti necessità .
Si chiede che la presente Mozione
sia inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale
Ceglie Messapica 11.04.2014 Tommaso
Argentiero
Consigliere Comunale Ceglie Messapica “Noi con Federico”