Si invia copia della richiesta di revoca in autotutela della Determinazione con la quale il funzionario dell’area lavori pubblici del Comune di Ceglie Messapica ha individuato il tecnico progettista per la realizzazione di 6 appartamenti di edilizia sovvenzionata con tecniche di bioarchitettura. Il progetto rientra tra i finanziamenti (1450.000,00 EURO) PIRP sottoscritti dalla precedente amministrazione comunale del sindaco Federico. La richiesta non mette in discussione la validità del professionista scelto, che peraltro ha collaborato in maniera eccellente con la precedente amministrazione, ma considerato l’importo della progettazione la procedura di affidamento adottata dal funzionario non rispetta le specifiche norme. Questo rischia di creare grossi problemi e ritardi per la realizzazione del progetto .
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Al Sindaco
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Al Segretario Comunale
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Al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
Comune Ceglie Messapica
e p.c.
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A S. E.
il Prefetto di Brindisi
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Al Presidente del Consiglio Comunale di Ceglie
Messapica
Oggetto : Richiesta di revoca in
autotutela della Determina n. 131 del 06.03.2015
La presente richiesta di revoca
dell’atto amministrativo, così come le precedenti, è finalizzata a garantire un corretto iter
amministrativo tale da assicurare la
realizzazione dell’opera pubblica.
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con Determinazione n.131 del 06.03.2015 il
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Ceglie Messapica , in
maniera diretta, affidava incarico di progettazione definitiva/esecutiva per la realizzazione di “Edilizia
Sovvenzionata” con tecniche di bioarchitettura
in riferimento ad un accordo di programma PIRP sottoscritto dalla
precedente amministrazione del Sindaco Federico, per l’importo di euro 1.450.000,00;
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la stima analitica per la progettazione definitiva,
redatta dal professionista redattore del progetto preliminare , veniva determinata in euro 60.213,72;
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che lo stesso professionista si proponeva per la realizzazione della progettazione definitiva
offrendo un ribasso del 35% (euro 39.328,72)
oltre IVA e CNPAIA per un totale di euro
49.754,30
Considerato che:
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l’individuazione dell’importo stimato della
prestazione deve avvenire quando ancora non si conosce né il nome
dell’affidatario né le condizioni economiche pattuite, al fine di stabilire la
procedura da adottare per l’affidamento dell’incarico;
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il corrispettivo complessivo stimato per servizi
attinenti l’architettura e l’ingegneria da porre a gara è stabilito dalla
stazione appaltante, secondo quanto stabilito dall’art. 29,comma 1 del Codice
degli appalti e dall’art. 262 del Regolamento attuativo, tenendo conto
dell’importo massimo stimato;
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nel caso di specie , il progettista determinava il valore della prestazione e con la stessa
nota offriva un ribasso del 35% in modo da determinare un importo sotto la
soglia di 40.000,00 euro.
Tutto ciò
premesso e considerato si ritiene che:
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la stazione appaltante avrebbe dovuto adottare,
ai sensi dell’art. 91,comma 2, del Codice degli Appalti e dall’art. 267, commi
da 1 a 9, del DPR 207/2010, la procedura negoziata ristretta ad
almeno cinque professionisti ;
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la stazione appaltante avrebbe dovuto utilizzare
l’apposito elenco comunale dei professionisti idonei per il conferimento di
incarichi professionali dei servizi attinenti
all’architettura ,all’ingegneria ed affini, di importo inferiore ad euro
100.000,00, (Determinazione n.520 del
09.11.2011 e successive integrazioni)
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la
mancata motivazione atta a giustificare
il ricorso a professionista esterno all’ente risulta essere in contrasto
con l’art. 90, comma 6, del Codice degli Appalti;
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la mancata indicazioni da parte della Stazione Appaltante
circa le modalità di selezione del professionisti affidatario e delle
motivazioni della scelta, sono in contrasto con i principi generali di
trasparenza, parità di trattamento,libera concorrenza e pubblicità di cui
all’art. 2 del Codice dei Contratti
Alla luce di
quanto esposto risulta evidente che la procedura di affidamento per l’incarico della progettazione definitiva/esecutiva
stabilita con la Determinazione n. 131 del 06.03.2015
rende l’atto illegittimo e questo potrebbe determinare un danno erariale
all’ente e notevoli ritardi per la realizzazione dell’opera pubblica.
Per questi
motivi,
si
chiede,
la revoca in
autotutela della Determinazione n. 131 del 06.03.2015 e la realizzazione di
nuovi atti amministrativi che possano garantire il corretto iter per non far
perdere al Comune di Ceglie Messapica il finanziamento PIRP di euro 1.450.000,00
Ceglie Messapica
20.04.2015
Tommaso Argentiero
Consigliere Comunale Ceglie Messapica “Noi
con Federico”