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Na strende m'agghje 'ndise atturne o core / de fueche. Na u fa cchjù, ca pozze more. Da “Nu viecchju diarie d'amore” di Pietro Gatti

lunedì 20 aprile 2015

Bio...bio...


Si invia copia della richiesta di revoca in autotutela della Determinazione con la quale il funzionario dell’area lavori pubblici del Comune di Ceglie Messapica ha individuato il tecnico progettista per la realizzazione di 6 appartamenti di edilizia sovvenzionata con tecniche di bioarchitettura. Il progetto rientra tra i finanziamenti (1450.000,00 EURO) PIRP sottoscritti dalla precedente amministrazione comunale del sindaco Federico. La richiesta non mette in discussione la validità del professionista scelto, che peraltro ha collaborato in maniera eccellente con la precedente amministrazione, ma considerato l’importo della progettazione la procedura di affidamento adottata dal funzionario non rispetta le specifiche norme. Questo rischia di creare grossi problemi e ritardi per la realizzazione del progetto .


-          Al Sindaco
-          Al Segretario Comunale
-          Al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
                                                      Comune  Ceglie Messapica
e p.c.
-           A  S. E.  il Prefetto di Brindisi
-          Al Presidente del Consiglio Comunale di Ceglie Messapica

Oggetto : Richiesta di revoca in autotutela  della  Determina n. 131 del 06.03.2015
La presente richiesta di revoca dell’atto amministrativo, così come le precedenti,  è finalizzata a garantire un corretto iter amministrativo tale  da assicurare la realizzazione dell’opera pubblica.
Premesso che :
-          con Determinazione n.131 del 06.03.2015 il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Ceglie Messapica , in maniera diretta, affidava incarico di progettazione definitiva/esecutiva  per la realizzazione di “Edilizia Sovvenzionata” con tecniche di bioarchitettura  in riferimento ad un accordo di programma PIRP sottoscritto dalla precedente amministrazione del Sindaco Federico, per l’importo di euro 1.450.000,00;
-          la stima analitica per la progettazione definitiva, redatta dal professionista redattore del progetto preliminare , veniva  determinata in euro 60.213,72;
-          che lo stesso professionista  si proponeva per la  realizzazione della progettazione definitiva offrendo un ribasso del 35% (euro 39.328,72)  oltre IVA e CNPAIA per un totale di euro  49.754,30
Considerato che:
-          l’individuazione dell’importo stimato della prestazione deve avvenire quando ancora non si conosce né il nome dell’affidatario né le condizioni economiche pattuite, al fine di stabilire la procedura da adottare per l’affidamento dell’incarico;
-          il corrispettivo complessivo stimato per servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria da porre a gara è stabilito dalla stazione appaltante, secondo quanto stabilito dall’art. 29,comma 1 del Codice degli appalti e dall’art. 262 del Regolamento attuativo, tenendo conto dell’importo massimo stimato;
-          nel caso di specie , il  progettista  determinava  il valore della prestazione e con la stessa nota  offriva  un  ribasso del 35%  in modo da determinare un importo sotto la soglia di 40.000,00 euro.
Tutto ciò premesso e considerato si ritiene che:
-          la stazione appaltante avrebbe dovuto adottare, ai sensi dell’art. 91,comma 2, del Codice degli Appalti e dall’art. 267, commi da 1 a 9, del DPR 207/2010, la procedura negoziata  ristretta ad  almeno cinque professionisti ;
-          la stazione appaltante avrebbe dovuto utilizzare l’apposito elenco comunale dei professionisti idonei per il conferimento di incarichi professionali dei servizi attinenti  all’architettura ,all’ingegneria ed affini, di importo inferiore ad euro 100.000,00, (Determinazione  n.520 del 09.11.2011  e successive integrazioni)
-          la  mancata motivazione atta a giustificare  il ricorso a professionista esterno all’ente risulta essere in contrasto con l’art. 90, comma 6, del Codice degli Appalti;
-          la mancata  indicazioni da parte della Stazione Appaltante circa le modalità di selezione del professionisti affidatario  e delle  motivazioni della scelta, sono in contrasto con i principi generali di trasparenza, parità di trattamento,libera concorrenza e pubblicità di cui all’art. 2 del Codice dei Contratti

Alla luce di quanto esposto risulta evidente che la procedura di  affidamento  per l’incarico della progettazione definitiva/esecutiva  stabilita  con la Determinazione n. 131 del 06.03.2015 rende l’atto illegittimo e questo potrebbe determinare un danno erariale all’ente e notevoli ritardi per la realizzazione dell’opera pubblica.
Per questi motivi,
si chiede,
la revoca in autotutela della Determinazione n. 131 del 06.03.2015 e la realizzazione di nuovi atti amministrativi che possano garantire il corretto iter per  non far  perdere al Comune di Ceglie Messapica il finanziamento PIRP di euro 1.450.000,00

Ceglie Messapica 20.04.2015
                                                                            Tommaso Argentiero
                                                            Consigliere Comunale Ceglie Messapica “Noi con Federico”