Ci sono voluti due consigli comunali e lunghe ed estenuanti discussioni per deliberare su due punti previsti dalla legge regionale LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009, n. 14, impropriamente piano casa. Tutti i consiglieri hanno votato a favore. Negli ambiti territoriali estesi di tipo “B” del PUTT/P, la gran parte del territorio del comune, si potrà intervenire con ampliamenti e demolizione solo se in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi. Pertanto, un trullo o una lamia ricadenti nella zona non potranno usufruire delle agevolazioni, in rispetto dello spirito della legge finalizzata, fra gli altri, al miglioramento della qualità architettonica del patrimonio edilizio esistente e non a dare un bonus indiscriminato a tutte le costruzioni.
Ognuno ha raggiunto il proprio obiettivo da spendere nella prossima campagna elettorale.
Un pubblico più numeroso del solito ha seguito al seduta.
Prima dell'inizio del consiglio comunale il sindaco ha incontrato una rappresentanza degli studenti del liceo in merito ai problemi della loro scuola.
Resoconto dell'incontro, nel blog dei Grillini o nel blog di Smemorato.
Nelle interrogazioni si è occupato del problema solo il consigliere Nigro.
P.S. Più tardi, forse, la cronaca semiseria del consiglio nei commenti.
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009, n. 14
Art. 6, comma 2.
I comuni, con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della presente legge, possono disporre motivatamente:
c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti;
d) l’individuazione di ambiti territoriali estesi di tipo “B” del PUTT/P, approvato con del. giunta reg. 1748/2000, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), nei quali consentire, su immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storicoculturali e paesaggistiche dei luoghi, obbligatoriamente e puntualmente definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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... domani.