Amen.
Accesso degli operatori di comunicazione
1.Il comma 4 dell’art. 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è sostituito dal seguente:
“ 4. Il proprietario o il condominio, per quanto concerne, rispettivamente, l’immobile di proprietà o le parti comuni dell’edificio, non possono opporsi all’accesso dell’operatore di comunicazione al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete quali cavi, fili, riparti, linee o apparati . Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e in corso di costruzione”.