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Na strende m'agghje 'ndise atturne o core / de fueche. Na u fa cchjù, ca pozze more. Da “Nu viecchju diarie d'amore” di Pietro Gatti
venerdì 15 febbraio 2013
Quanta fretta ...
Al Sindaco
Rag. Luigi Caroli
Al Segretario Comunale
Dott. Davide Cuna
Al Responsabile dell’Area Pianificazione del Territorio
Ing. Claudio Cavallo
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
e p.c.
A S.E. il Prefetto di Brindisi
Dott. Nicola Prete
Brindisi
Oggetto: Richiesta di revoca in autotutela della Determina n.60 “ Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dei servizi presso il cimitero comunale a cooperativa sociale di tipo “b”- Aggiudicazione provvisoria.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
Premesso che:
- con Determina n. 60, del 28.01.2013, si approvavano i verbali della procedura di gara di cui all’oggetto, e si affidavano i servizi, in maniera provvisoria, alla Cooperativa Sociale “Kalia”;
- con lo stesso atto amministrativo si determinava che la Cooperativa Kalia iniziava a prestare la propria attività lavorativa a far data dal 01.02.2013, due giorni dopo l’approvazione dell’atto amministrativo di affidamento provvisorio.
Considerato che:
- l’affidamento di una qualsiasi aggiudicazione di gara d’appalto o servizi, in qualsiasi Comune d’Italia, avviene solo dopo l’approvazione di una Determina di aggiudicazione dell’appalto in via definitiva, nonché dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti ed in ultimo dopo la stipula dello specifico Contratto;
- attraverso un attenta verifica della procedura del cottimo fiduciario, è stato riscontrato
l'assenza di un disciplinare di gara che potesse regolare l'appalto in questione, ipotesi
che rende palesemente viziata l'intera procedura e sottopone l'ente ad un possibile
contezioso che graverebbe pesantemente su una sana ed efficiente gestione.
Tutto ciò premesso , considerato che:
- dal 01.02.2013, la Cooperativa Kalia svolge i lavori presso il Cimitero Comunale senza avere alcun titolo e legale autorizzazione (non esiste alcun contratto sottoscritto), pertanto nessun impegno economico può essere addebitato all’Ente per questi servizi resi
- la Determina n. 60 del 28.01.2013 è chiaramente illegittima, viziata nella sostanza e nei contenuti.
Alla luce di quanto evidenziato
Chiedono:
l’immediata revoca in autotutela della Determina n. 60 del 28.01.2012, e un’attenta verifica su eventuali responsabilità di ordine amministrativo e finanziario da parte di funzionari dell’Ente.
La cessazione immediata di ogni tipo di rapporto tra l' Ente e la Cooperativa Kalia in assenza di atti e provvedimenti obbligatori per un qualsivoglia rapporto .
E' chiaro che ogni attività svolta,da parte dei soggetti titolati e responsabili,in difformità dalle norme in materia di appalti e contratti , verrà puntualmente segnalata agli organi di controllo.
I CONSIGLIERI COMUNALI
Rocco Argentiero Tommaso Argentiero Donato Gianfreda Nicola Trinchera
Ceglie Messapica 14/02/2013