- Spett. Collegio dei Revisori
- Spett.
Segretario Generale
Comune di
Ceglie Messapica
Organi di stampa
INFORMATIVA
Oggetto: Servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato di personale di categoria B3, C1 e D1- CCNL Comparto Regioni ed
Autonomie Locali- Comune di Ceglie Messapica
Premesso che:
- con Determina n. 125 del 22.02 .2012 l’Area
Programmazione Economica e Affari
Istituzionali del Comune di Ceglie Messapica emetteva bando di gara per
l’affidamento, per un periodo massimo di un anno, con possibilità di rinnovo,
del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale di
categoria B3, C1 e D1- CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali”;
- con Determina n. 584 del 20.09.2012 si approvavano i
verbali della procedura aperta in data 24.09.2012 (errore nella Determina: la
data giusta è 24.04.2012) e si affidava il servizio alla società “Lavorint
S.p.A.”. con sede legale a Milano,inoltre, si dava atto che l’importo presuntivo
dell’appalto era di euro 90.000,00 per il periodo di un anno dalla data della
pubblicazione dello stesso atto (20.09.2012), con possibilità di
rinnovo;
-con Determina n. 732 del 20.11.2013 il Responsabile
dell’Area Economica e Finanziaria Ufficio Risorse Umane affidava alla società
Lavorint s.r.l. la fornitura di dieci unità lavorative, così come indicate nella
premessa della Determina. Nella premessa citata in realtà le unità lavorative
risultavano essere 12 e non10, per un totale di 296 ore settimanali.
Nella determina si dava atto che i contratti avrebbero
avuto decorrenza dal 11.11.2013 con scadenza il 31.12.2013, stranamente la data
della decorrenza dei contratti risultava essere precedente, di nove giorni, alla
Determina di richiesta e affidamento del servizio delle unità
lavorative.
Il preventivo di spesa di euro 38.500,00, poi realmente
impegnato, faceva riferimento, per un calcolo non meglio specificato, al costo
della fornitura di due unità lavorative che chiaramente non erano sufficienti a
giustificare una copertura settimanale di 296 ore.
Nella premessa della Determina n.732 si indicava che la
decorrenza dei contratti per due unità lavorative era il 01.11.2013 (venti
giorni prima della richiesta).
Una unità lavorativa richiesta era di
Categoria A non prevista nel bando di gara;
- con Determina 736 del 20.11.2013, il Responsabile
dell’Area Economica e Finanziaria del Comune di Ceglie Messapica affidava alla
società Lavorint s.r.l. di Milano la
fornitura interinale di 13 unità lavorative, con decorrenza 25.11.2013 e
scadenza il 31.12.2013, così come indicato nella premessa dell’atto e
corrispondenti a 162 ore di lavoro settimanale.
Il preventivo di riferimento riguardava sempre il costo
di due unità lavorative che in questo caso diventavano 18000,00 euro e comunque
sempre insufficiente a giustificare una copertura lavorativa settimanale di 162
ore.
Tra le unità lavorative, richieste con la Determina n 736, quattro
erano di Categoria A non prevista nel bando di gara.
- dopo una attenta verifica è risultato che la
gara“Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale di
categoria B3, C1 e D1- CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali” affidata dal
Comune di Ceglie, in data 20.09.2112, alla società Lavorit S.r.l. era scaduta il
20.09.2013 e non era stata mai prorogata;
- in data 28.11.2013, durante la seduta del Consiglio
Comunale, lo scrivente presentava una interrogazione verbale sulla questione qui
esposta, e nonostante che gli atti evidenziati erano stati determinati pochi
giorni prima, né il Funzionario né l’Amministrazione Comunale vollero avventurarsi in una
risposta;
- il
giorno successivo, 29.11.2013, come se fosse l’atto amministrativo più naturale
di questo mondo, il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria, con
Determina n. 777, concedeva la proroga di un anno del “Servizio di
somministrazione di lavoro interinale” alla società Lavorit S.r.l., per un
importo complessivo di 90000,00 che
“troverà” copertura sul capitolo 10960/15, senza indicare di quale anno e
lasciando in bianco lo spazio del visto della regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
Considerato che:
- risultano evidenti tantissimi elementi che
determinano la nullità e l’inefficacia degli atti amministrativi
evidenziati, poiché un atto amministrativo, per essere ritenuto tale, deve avere
un minimo di giustificazione e coerenza normativa e amministrativa ed in questo
caso diventa, a mio parere, un difficile labirinto amministrativo trovare come
definire queste procedure: affidamento
di servizi a gara scaduta; affidamento di servizi con decorrenza precedente
all’atto di affidamento; differenza tra il numero di unità lavorative riportate
nella premessa con quelle riportate nel dispositivo; riferimento a preventivi di
spesa su un numero di unità insufficienti rispetto alle richieste reali; nessun
riferimento al rapporto prezzo a base di gara per le singole Categorie con il
moltiplicatore unico di 1,025 con cui la società Lavorit si aggiudicò la gara
nel 2012; richiesta di unità lavorative non presenti nel bando di gara;
approvazione della proroga del servizio successiva alla decorrenza dei
contratti, con un impegno di spesa che “troverà”copertura su un capitolo di un
non specificato anno;
- il precedente impegno economico del “Servizio
di somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale di categoria B3,
C1 e D1- CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali” affidato alla società Lavorit S.r.l., faceva riferito al Bilancio 2012, ora non ci
sono elementi per capire se l’impegno dei 90.000,00 euro, cui fa riferimento
la Determina
n 777/2013, riguarda il 2013 o il 2014; presumibilmente entrambi, ma nulla viene
specificato;
- Il
Collegio dei Revisori svolge una
attività di collaborazione, di controllo
e indirizzo politico amministrativo, la sua attività di collaborazione ha
come destinatario l’organo consiliare dell’ente e non già l’organo esecutivo e
l’organo gestionale, che sono invece soggetti al controllo da parte dell’organo
di revisione;
- la
funzione di vigilanza amministrativa del Collegio dei Revisori si esplica con
l’accertamento della regolarità della gestione circa la correttezza dei singoli
atti amministrativi, inoltre, l’organo di revisione assume un ruolo di “guida”
in modo che l’ente possa essere orientato al raggiungimento degli obbiettivi che
si prefigge, rispettando leggi e regolamenti;
- il
Segretario Comunale è il garante della legalità e correttezza amministrativa e
svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico -amministrativa nei confronti degli organi
dell’ente;
- le procedure determinate dal
Comune di Ceglie Messapica con le Determine n. 732,736 e 777, per il “Servizio
di somministrazione di lavoro interinale” alla società Lavorit S.r.l., non
garantiscono il regolare pagamento delle liquidazioni a presentazione delle
specifiche fatture da parte della società che gestisce il servizio, mettendo in
serie difficoltà i 25 lavoratori che dopo aver espletato regolarmente le
funzioni loro assegnate, rischiano, per la negligenza e l’approssimazione
dell’ente, di non avere il giusto riconoscimento
economico.
Tutto ciò premesso e
considerato,
si chiede,
alla luce di quanto evidenziato, di verificare eventuali
responsabilità e indicare agli organi preposti l’eventuale possibile soluzione per garantire ai 25 lavoratori il giusto riconoscimento
economico per il lavoro che andranno ad
espletare.
Ceglie Messapica 02.12.2013
Tommaso
Argentiero
Consigliere Comunale Ceglie Messapica” Noi con
Federico”