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Na strende m'agghje 'ndise atturne o core / de fueche. Na u fa cchjù, ca pozze more. Da “Nu viecchju diarie d'amore” di Pietro Gatti

martedì 12 novembre 2013

Richiesta revoca della Delibera "Costituzione Ufficio di Staff ..."


- Alla cortese attenzione S.E. Prefetto di Brindisi
- Ministero dell’Interno Unità di Missione ex-Agenzia autonoma
per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali
piazza Cavour 25 00193 Roma
- Responsabile della sezione Puglia - Albo Regionale.
dott. Francesco Fiore
- Revisori dei conti Comune di Ceglie Messapica
SEDE

OGGETTO: Richiesta revoca della Delibera della Giunta Comunale della Città di Ceglie Messapica n. 207 del 25.10.2013, allegata alla presente, ad oggetto “Costituzione Ufficio di Staff del Sindaco per attività di indirizzo e controllo attuazione programma”.

Il sottoscritto Nicola Ciracì in qualità di consigliere comunale del Comune di Ceglie Messapica, pone all’attenzione delle SS.VV. la Delibera della Giunta Comunale della Città di Ceglie Messapica n. 207 del 25.10.2013, allegata alla presente, ad oggetto “Costituzione Ufficio di Staff del Sindaco per attività di indirizzo e controllo attuazione programma” manifestamente illegittima e causa di danno erariale.
Si evidenza che il consigliere Tommaso Argentiero ha già formalmente richiesto al Sindaco e al Segretario Generale la revoca della stessa Delibera perché nulla dal punto di vista amministrativo, senza aver soddisfazione.
La citata delibera in maniera totalmente illegittima prevede che le due nomine previste 1) Capo di Gabinetto / Ufficio di Staff del Sindaco con funzioni anche di addetto stampa; 2) esperto per supporto alla progettazione in materia di politica comunitaria e finanziamenti regionali e nazionali, vengano assunte con decreto del Sindaco sentita la Giunta Comunale senza alcuna valutazione e quindi in maniera evidente contra legem.
Si evidenzia che vi è un principio basilare nel nostro ordinamento, da lungo tempo unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile in virtù del quale ogni ente pubblico, dallo Stato all’ente locale, deve assolvere ai compiti istituzionali avvalendosi delle proprie strutture organizzative e del personale che vi è preposto.
Detto principio costituisce, per jus receptum, il corollario del canone costituzionale di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che impone alla pubblica amministrazione di uniformare i propri comportamenti ai criteri di legalità, economicità, efficienza ed imparzialità.
Tuttavia, la possibilità di far ricorso a personale esterno (esternalizzazione) è ammessa nei limiti e alle condizioni in cui la legge lo preveda.
Dalla lettura sistematica delle disposizioni che disciplinano il ricorso alle risorse esterne, e quindi dall’esegesi dell’art. 7 del d.lgs. 1993, n. 29, dell’ art. 110, comma 1, 2, e 6 del dlg. 267/2000 (con esclusivo riferimento ai comuni ed alla province), dell’art. 1, co. 11 e co. 116 della legge n. 311/2004, dell’art. 32 del d.l. 223/2006 e successivamente dell’art. 3, comma 76, della l. 244 del 2007, è dato cogliere un principio normativo di fondo che regola tutta la materia e cioè il conferimento di incarichi all’esterno, in qualunque delle ipotesi previste, è consentito solo allorquando nell’ambito della dotazione organica non sia possibile reperire personale competente ad affrontare problematiche di particolare complessità od urgenza.
Continua qui.
L'inosservanza della normativa e dei sopracitati principi generali è riscontrata dalla Corte in relazione al fatto che gli incarichi esterni conferiti:
- non erano stati preceduti dalla preventiva verifica dell'insussistenza di professionalità interne da adibire ai compiti richiesti, così come mancanti anche della sola indicazione delle ragioni di preferenza delle professionalità esterne rispetto al personale in servizio.
Risulta improvvido che la delibera in questione è peraltro priva di un parere del collegio dei Revisori dei Conti, dei quali si chiede immediato intervento, al fine di evitare danni erariali.
Si chiede, altresì, un immediato intervento delle vostre autorevoli Eccellenze affinché si impedisca il sorgere di danno erariale che mi costringerebbe a intraprendere azioni presso le Procure competenti.

Con osservanza
Ceglie Messapica, 11.11.2013
Dott. Nicola Ciracì
Consigliere Comunale del Comune di Ceglie Messapica