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Al Sindaco
- Al Segretario Generale - Al
Collegio dei Revisori Comune
di Ceglie Messapica
e p.c.
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A S. E. il Prefetto di Brindisi
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Alla
Corte dei Conti Procura Regionale
della Puglia Via Matteotti 56 - 70121 BARI-
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Al Ministero
Pubblica Amministrazione e Semplificazione Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A Corso Vittorio Emanuele II n.
116 00186 Roma
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Al Presidente del Consiglio Comunale di Ceglie
Messapica
Oggetto: Richiesta di annullamento Determinazione N.355
del 11.05.2015 “Affidamento diretto,ai
sensi dell’art. 125 comma 8 del D.L.gs 163/2006, dei lavori di ampliamento
dell’impianto di pubblica illuminazione, alla ditta S.A. Scavi srl da Oria (BR)
Premesso che:
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con la
Determinazione in oggetto il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune
di Ceglie Messapica affidava, con riferimento a quanto previsto dall’art.
125 comma 8 del D.L.gs 163/2006, alla ditta S.a. Scavi srl lavori di
ampliamento dell’impianto di Pubblica illuminazione con predisposizione di
opere civili,scavi,cavidotti,pozzetti ,
plinti di fondazione e
riconversione di impianti a celle fotovoltaiche;
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Il Direttore
dei lavori dell’appalto di adeguamento e gestione della Pubblica illuminazione, che nulla centra con i lavori richiesti e al quale non
è stato affidato alcun incarico di progettazione,inviava al Comune, con nota n.
8770 del 31.03.2015, un prospetto per i lavori di ampliamento richiesti come indicato nella Delibera di G.C. n.45 del
03.03.2015 e quantificava il quadro economico della spesa occorrente in euro
53.532,54;
Considerato che:
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il comma n. 6 dell’art. 125 del D.L.gs 163
determina che i lavori eseguibili in
economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle
proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o
riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili;
b)manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
b)manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
- Il comma 8, dell’art. 125 del D.L.gs determina
che per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro
(come nel nostro caso), l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici;
- Il
Regolamento Comunale di Ceglie Messapica per l’acquisizione in economia di
lavori ,servizi e fornitura all’art. 1
disciplina la procedura facendo esplicito riferimento ai limiti determinati dal
D.L.gs 163/2006; all’art. 11, comma 1, evidenzia che per importi superiori a
euro 40.000,00, come nel nostro caso, si
procede nel rispetto della trasparenza
previa consultazione di almeno cinque operatori, al comma 3 si esplicita
che nel caso di importi inferiori a 40.000,00 euro, dopo adeguata motivazione,
gli operatori sono individuati mediante sorteggio o mediante valutazione
dell’Amministrazione nell’elenco di operatori economici predisposto in base
all’art. 125,comma 12, del D.L.gs 163/2006;
- con
la Determinazione n. 315 del 11.05.2015
per l’affidamento del servizio in oggetto
non è stato realizzato alcun procedimento di comparazione tra offerte
diverse .
Tutto
ciò premesso e considerato,
si chiede
l’annullamento della Determinazione n. 315 del
11.05.2015 dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Ceglie Messapica per le
seguenti motivazioni:
1)
trattandosi di
un ampliamento di una rete di pubblica illuminazione si rendeva indispensabile
la predisposizione di una specifica
progettazione integrativa con regolare approvazione e specifica copertura
finanziaria. Dalla documentazione non si evince alcun specifico progetto
approvato;
2)
Il servizio
richiesto non rientra in nessuna categoria determinata dal comma 6, dell’art.
125 del D.L.gs 163. Pertanto doveva seguire la procedura ordinaria;
3)
Il costo del
servizio, pur non avendo ricevuto incarico specifico per la nuova
progettazione, è stato stimato dal Direttore dei lavori dell’appalto di adeguamento
e gestione della pubblica illuminazione, in euro 53.532,54, pertanto, anche a volere ,
in maniera forzata, catalogare l’intervento
compatibile con il comma 6 dell’art. 125, lo stesso doveva essere
sottoposto alla consultazione di almeno
cinque operatori;
4)
In maniera
incomprensibile il servizio, oggetto della Determinazione n.315/15, è stato
valutato di importo inferiore a 40.000,00 euro, ma anche in questo caso
l’atto è nullo poiché Il Regolamento Comunale prevede , in questi
casi, il ricorso ad apposito albo di
fornitori.
Inoltre, si vuole ancora evidenziare agli organi di vigilanza
in indirizzo che presso il Comune di Ceglie Messapica il ricorso improprio ad affidamenti diretti,
senza alcuna comparazione, è diventata , in alcune specifiche Aree, una prassi consolidata . Pertanto si
ribadisce, ancora una volta, la necessità di determinare , da parte dei Vostri
Uffici, un intervento atto a valutare la consistenza e legittimità di quanto
segnalato.
Ceglie Messapica 20.05.2015
Con
osservanza
Tommaso Argentero
Consigliere Comunale di Ceglie Messapica “Noi con Federico”
Si allega :
Determinazione n.
355/2015