Nella blogosfera cegliese si continua a discutere di Madonna della Grotta: Uno sguardo su Ceglie, Cegliesi nel mondo, Le mie radici e Il Diavoletto.
“L'amministrazione comunale ha a cuore il problema e abbiamo sollecitato più volte la soprintendenza a verificare la situazione.”
Queste sono le parole dell'assessore Tommaso Argentiero, con delega al patrimonio artistico. Credo che siano formalmente corrette, perché le soprintendenze rappresentano sul territorio il “Ministero per i Beni e le Attività Culturali”, organo preposto alla tutela della cultura, dello spettacolo, alla tutela e alla conservazione del patrimonio artistico, del paesaggio e del turismo.
A questo punto ritengo necessario il coinvolgimento più esteso dei nostri concittadini, di tutte le forze politiche (ingenuo!) e associative per evitare che Madonna della Grotta sia solo al centro di manovre politiche semplicemente speculative o dell’interesse di “intellettuali” e “neocicisbei”, perché l’eventuale passo successivo potrebbe costare molto caro alla nostra comunità.
Gli articoli di legge che seguono indicano le due strade per risolvere il problema.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
Art. 95
(Espropriazione di beni culturali)
I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
Art. 96
(Espropriazione per fini strumentali)
Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
Art. 97
(Espropriazione per interesse archeologico)
Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.
Art. 98
(Dichiarazione di pubblica utilità)
La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.
Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 99
(Indennità di esproprio per i beni culturali)
Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Art. 100
(Rinvio a norme generali)
Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
……………
Articolo 113
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
Foto
Ipotesi della struttura iniziale elaborata al computer da Pino Santoro
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Na strende m'agghje 'ndise atturne o core / de fueche. Na u fa cchjù, ca pozze more. Da “Nu viecchju diarie d'amore” di Pietro Gatti
giovedì 19 febbraio 2009
Codice dei beni culturali e del paesaggio
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